L'obiettivo di questa documentazione è fornire ai condòmini un quadro completo,
chiaro e trasparente della gestione economica e finanziaria del loro condominio.
Un rendiconto condominiale è valido anche se manca il registro di contabilità o la nota esplicativa?
Secondo la sentenza n. 14428/2025 della Cassazione, il rendiconto è valido anche
se manca il registro di contabilità e/o la nota esplicativa, ma solo a determinate
condizioni. Il caso esaminato dai giudici supremi riguardava proprio l'impugnazione
di alcune delibere di approvazione di rendiconti condominiali. Una condomina ne
aveva contestato la validità sostenendo che non erano stati presentati il registro di
contabilità e la relazione informativa previsti dall'articolo 1130-bis, e che quindi i
rendiconti non rispettavano i requisiti formali imposti dalla legge.
Sia il tribunale che la Corte d'Appello, però, avevano respinto le sue ragioni,
ritenendo che, nonostante queste carenze formali, i rendiconti presentati fossero
comunque sufficientemente chiari da permettere ai condòmini di comprendere la
contabilità e di verificare l'operato dell'amministratore. La Cassazione ha
confermato questa linea affermando che "la sostanza prevale sulla forma". Ciò
significa che, ai fini della validità del rendiconto e della relativa delibera di
approvazione, l'aspetto più importante non è la pedissequa osservanza di ogni
singolo formalismo burocratico, ma la sostanziale capacità informativa della
documentazione contabile presentata.
Come ha scritto la Suprema Corte, questo principio "costituisce una specificazione
del principio della correttezza e veridicità dell'informazione contabile e del
principio di chiarezza, nel senso che la rilevazione e la presentazione delle voci va
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione".
In parole più semplici, l'obiettivo della legge è garantire che ogni condomino possa
capire chiaramente come sono stati gestiti i soldi del condominio. Se questo
obiettivo viene raggiunto, una mancanza puramente formale (come l'assenza di un
documento specifico nominato dalla legge, ad esempio il "riepilogo finanziario")
può non essere sufficiente a invalidare il rendiconto.
Quali sono i requisiti minimi che un rendiconto condominiale deve avere per essere valido?
La Corte ha precisato che per la validità della deliberazione di approvazione del
rendiconto condominiale:
«non è comunque necessaria la presentazione all'assemblea di una contabilità
redatta con rigorose forme, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle
società. È piuttosto sufficiente che essa sia idonea a rendere intelligibile ai
condòmini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione».
Questo significa che il rendiconto deve essere:
Nel caso specifico esaminato dalla Cassazione, i giudici di merito avevano
accertato che, nonostante "la mancanza di riepilogo finanziario e di nota
esplicativa", i rendiconti erano comunque idonei a "rendere i condòmini edotti
della situazione contabile della gestione del condominio", consentendo loro di
"comprendere la situazione contabile, in particolare per quanto attiene le spese
sostenute per la gestione del condominio e la quota delle stesse ripartita a carico
dei condòmini in base ai millesimi di proprietà".
Le spiegazioni fornite dall'amministratore in assemblea sanano un rendiconto incompleto?
La Suprema Corte ha riconosciuto che anche elementi esterni alla documentazione
scritta possono contribuire a soddisfare l'esigenza informativa dei condòmini. In
particolare, ha affermato che:
"si prestano a tale scopo pure i chiarimenti forniti dall'amministratore
in assemblea, se adeguati a far venire meno l'interesse del condomino, che li
abbia chiesti e ottenuti, a eventuali impugnative della deliberazione di
approvazione del rendiconto in relazione ai punti oggetto dei chiarimenti".
Questo significa che se un condomino ha dei dubbi o delle perplessità su una voce
di spesa e l'amministratore, durante l'assemblea, fornisce spiegazioni chiare,
esaustive e soddisfacenti, il condomino che ha ricevuto tali chiarimenti non potrà
poi impugnare la delibera di approvazione lamentando una presunta mancanza di
trasparenza su quel punto specifico. La trasparenza, quindi, può essere raggiunta
anche attraverso il dialogo e le spiegazioni verbali fornite in sede assembleare.
L'amministratore deve mettere a disposizione dei condòmini le fatture e i
documenti giustificativi. Tale elemento, di grande rilevanza, rafforza
ulteriormente la validità sostanziale del rendiconto. La sentenza della Cassazione
n. 14428/2025 ha evidenziato con favore il fatto che, nel caso di specie,
l'amministratore avesse messo a disposizione dei condòmini (si suppone prima o
durante l'assemblea) tutta la documentazione giustificativa delle spese. In
particolare:
Mettere a disposizione questi documenti "pezze d'appoggio" è una dimostrazione
concreta di trasparenza e permette a ogni condomino, se lo desidera, di verificare
puntualmente ogni singola spesa. Questa prassi, secondo la Corte, fornisce "la
prova degli importi incassati e degli esborsi con relative causali" e compensa
eventuali carenze nella redazione dei documenti di sintesi.
https://www.laleggepertutti.it/732499_rendiconto-condominio-come-deve-essere
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